13/03/2021
Un'altra importante sentenza della Cassazione.
Diventa lecito, quello che stiamo facendo: vale a dire "far aprire", questa volta il portafoglio, a Prefetti e Sindaci che hanno malamente utilizzato il loro potere.
LA CASSAZIONE STATUISCE CHE NON SI PUO' CONTESTARE IL REATO DI CUI ALL'ART. 650 CP .... ED ALLORA LE IMPRESE POSSONO APRIRE LE SARACINESCHE...
La battaglia per la apertura delle imprese ha messo a segno un risultato rilevantissimo.
La sentenza della Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 7988 del 01.03.2021, pubblicata nei giorni scorsi, ha confermato quanto sostenuto dal Collegio di Difesa del movimento ossia che “La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, - che qualificava "reato" punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento”.
La Cassazione ha scelto di aderire al contenuto delle difese svolte dal Collegio di Difesa del movimento in linea, altresì, con il provvedimento seppure sintetico del P.M., Dott.ssa Claudia Natalini, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena - che aveva rilevato come “il legislatore ha volutamente sottratto le violazioni della normativa antiCOVID al campo del diritto penale, in particolare sancendo espressamente la non applicabilità dell’art. 650 c.p. (vedi D.L. 19/2020) il che, se da un lato appare giustificabile per verosimili ragioni di “pace sociale” o comunque per evitare una “esplosione incontrollata” di notizie di reato, dall’altro inibisce all’Autorità Pubblica la possibilità di reprimere il protrarsi di condotte illecite con strumenti più incisivi (quali appunto il sequestro preventivo)”.
Se alle violazioni dei DPCM non si può applicare l’art. 650 c.p., non si può poi cercare di punire le medesime condotte censurate come semplici illeciti amministrativi, attraverso il mancato rispetto di una Ordinanza Sindacale o del Questore del tutto illegittime ed emesse in carenza di potere, oltre che basate sempre e solo esclusivamente sui DPCM.
Per sintesi: nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre, mentre le multe, come recentemente statuito dal Tribunale (sezione penale) di Reggio Emilia sono illegittime.