10/09/2025
CSE e “lavoratori in nero”: quando l’alta vigilanza concreta è assente "per mancata vigilanza sulla presenza in cantiere di lavoratori non qualificati".
Cassazione penale, Sez. IV, 26 maggio 2021, n. 2081
L’interpretazione stravagante che tende deresponsabilizzare i Coordinatore per l’esecuzione (CSE) sulla presenza di lavoratori in nero in cantiere è in totale contrasto con il tenore letterale della sentenza Cass. pen., Sez. IV, 26 maggio 2021, n. 20810.
La Corte ha infatti chiarito che la condanna ad un anno di reclusione, confermara dalla Suprema Corte, si fonda su un sistema di omissioni strutturali del CSE, tra cui proprio la mancata gestione del rischio derivante dalla presenza di lavoratori irregolari e non formati.
È la stessa Cassazione a sottolineare che:
“I Giudici di merito… hanno tratto le necessarie conseguenze… in relazione ai plurimi comportamenti omissivi addebitabili anche al coordinatore per la sicurezza, coinvolto nel processo causale da cui ha tratto origine l’infortunio, in relazione alle gravi omissioni dell’attività di controllo e coordinamento che doveva essere effettuata sia prima dell’inizio dei lavori che nei momenti topici delle lavorazioni… alla presenza di lavoratori al nero, privi di una specifica formazione e informazione”.
La Corte non limita dunque la censura alla mera “inerzia” del CSE, ma sancisce un vero e proprio obbligo positivo di vigilanza attiva:
“Il coordinatore avrebbe dovuto vigilare sulla presenza in cantiere di soggetti non qualificati, avendo avuto contezza dell'intenzione di far lavorare personale non formato. Ove tali cautele fossero state adottate (vigilanza attiva e piano per la sicurezza specifico) il rischio di infortuni sarebbe stato prevedibilmente limitato.”
Infine, il principio affermato è netto e inequivoco:
“PSC… “burocratizzato”… senza adottare specifici e formali provvedimenti a fronte della presenza di lavoratori in nero, non qualificati, di cui era stato reso edotto nella riunione del 22.10.2015”.
Conclusione logica e giuridica
Non si tratta, come sostenuto, di un dettaglio “secondario” rispetto ad altre omissioni. La Cassazione ha indicato la presenza di lavoratori in nero come elemento centrale e qualificante della colpa del CSE, perché legata al dovere di alta vigilanza concreta che gli compete ex lege (art. 92 D.Lgs. 81/2008).
È dunque principio pacifico che il CSE non possa limitarsi a controlli formali (tesserini, attestati), ma debba impedire l’accesso e l’impiego di lavoratori irregolari e non formati in cantiere, adottando provvedimenti specifici.
Attenti ai cattivi profeti che fanno deragliare il CSE dai suoi obblighi di legge, l'alta vigilanza del CSE deve essere concreta e operativa , e riguarda anche le verifiche sulla sempre possibile presenza di lavoratori irregolari e in nero in cantiere.
Qui il testo completo della sentenza:
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=25694:cassazione-penale,-sez-4,-26-maggio-2021,-n-20810-morte-del-lavoratore-in-nero-sul-cestello-della-ple-a-seguito-di-contatto-con-la-linea-elettrica-area-responsabilit%C3%A0-del-coordinatore-per-la-sicurezza&catid=17&Itemid=138