03/04/2020
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MASCHERINA ARTIGIANALE DOPPIO STRATO CP20DPI CONFORME ALLE ESIGENZE DI CUI ALL’ARTICOLO 16 DL N. 18 del 17 Marzo 2020
Mascherina lavabile a mano o in lavatrice a 30° e riutilizzabile, in TNT, 70 gr/mq. Doppio strato. Con elastici morbidi per vestibilità dietro le orecchie. Preconformata copre bocca, naso e mento evitando il senso di soffocamento. Busta da 10 pz.
NON PER USO MEDICO. NON HA FILTRI ATTIVI INTEGRATI.
Indicata per l’uso della popolazione circolante, delle persone che lavorano o sono costrette a lavorare, gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla vendita alimentare.
Igienizzare dopo ogni utilizzo almeno una volta al giorno. Uso strettamente personale.
Limiti d’uso: Non utilizzare per usi medici. La mascherina deve essere perfettamente posizionata per garantire il livello di protezione. Non utilizzare se barba o basette, impediscono la perfetta vestibilità.
In caso di eventuali reazioni allergiche su pelli sensibili, rimuovere la mascherina ed eventualmente consultare un medico.
CONFORME ALLE ESIGENZE DI CUI ALL’ARTICOLO 16 DL N. 18 del 17 Marzo 2020*.
*(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione
dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
*Art. 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori
che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza
interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il
cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in
commercio.