08/09/2025
*Canapa priva di efficacia drogante: per il Tribunale di Trento sul Ricorso delle Associazioni l’art. 18 è ricognitivo* (SS.UU. 2019)
TRENTO/ROMA, 8 SET – Nell’ambito del ricorso promosso da Canapa Sativa Italia e Imprenditori Canapa Italia, il Tribunale di Trento (ord. 5 settembre, pubbl. 8 settembre) qualifica l’art. 18 DL 48/2025 come meramente ricognitivo, ribadendo — nei limiti della sede interinale e salva ogni diversa valutazione in merito — la centralità della verifica dell’offensività in concreto delineata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2019. I derivati privi di idoneità drogante non integrano illecito penale.
Il giudice precisa che una norma a portata generale e astratta dell’ordinamento sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990) non è sospendibile in cautelare; solo un provvedimento amministrativo specifico che vieti o inibisca l’attività (sequestro, ordine, diniego) può essere oggetto di sospensione. In assenza di tali provvedimenti, non vi è un oggetto su cui disporre la sospensiva e l’operatività prosegue nel rispetto del quadro vigente e del principio di offensività.
Ai fini del fumus, sono ritenute non infondate le censure di compatibilità con il diritto UE (proporzionalità/precauzione; no divieti generali sulle parti della pianta), con richiamo a TAR Lazio nn. 2616/2023 e 2613/2023 e coerenza con l’indirizzo del Consiglio di Stato (feb. 2025) sul DM 21.1.2022 (interpretazione neutra rispetto alla L. 242/2016). Le sentenze del TAR Lazio e i principi europei ribadiscono che non è possibile vietare in modo assoluto le infiorescenze se non vi è reale rischio per la salute pubblica.
Per il settore italiano della canapa si tratta di un segnale positivo: è confermato quindi che nulla è cambiato rispetto al quadro normativo in vigore da anni.